Dal 7 aprile 2026 la parola “artigianale” non può più essere utilizzata liberamente per vendere un prodotto o promuovere un servizio. Con l’entrata in vigore della Legge annuale sulle piccole e medie imprese, le denominazioni “artigianato” e “artigianale” sono riservate alle imprese che possiedono la qualifica prevista dalla normativa e risultano iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Una novità che Confartigianato considera una svolta storica per la tutela del lavoro autentico, ma che richiede controlli puntuali e un rapido adeguamento delle disposizioni regionali.
La disciplina è contenuta nell’articolo 16 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo ed entrata in vigore il 7 aprile 2026. Il principio stabilito dal legislatore è chiaro: la qualifica artigiana ha un preciso valore giuridico e non può essere trasformata in un semplice aggettivo pubblicitario, utilizzato per attribuire qualità o autenticità a prodotti e servizi realizzati da soggetti privi dei requisiti richiesti.
Il divieto interessa ogni forma di comunicazione commerciale: pubblicità, insegne, confezioni, etichette, siti internet, piattaforme di commercio elettronico e social network. L’impresa che utilizza impropriamente i riferimenti all’artigianato rischia una sanzione amministrativa fino all’1% del fatturato, con un importo minimo di 25 mila euro per ciascuna violazione. La Legge annuale sulle piccole e medie imprese affida alle Regioni e alle Province autonome il compito di adeguare le rispettive normative e di rendere concretamente applicabile il sistema sanzionatorio.
«È una norma che finalmente riconosce il valore dell’artigianato autentico e mette un punto fermo rispetto a un utilizzo troppo spesso disinvolto di una parola che per i consumatori significa qualità, competenza, identità e lavoro», sottolinea Rosa Gentile, dirigente nazionale e regionale di Confartigianato. «Per le imprese artigiane la denominazione non è uno slogan pubblicitario, ma racconta una realtà produttiva fatta di competenze, manualità, esperienza e responsabilità. Adesso, però, occorre che la legge venga applicata pienamente anche sul territorio».
È proprio sull’attuazione regionale che si concentra la preoccupazione di Confartigianato. Senza procedure definite, autorità competenti e verifiche sistematiche, il nuovo divieto rischia infatti di rimanere soltanto sulla carta. L’organizzazione chiede quindi che le amministrazioni regionali intervengano rapidamente, assicurando regole omogenee e strumenti efficaci per contrastare l’impiego ingannevole della parola “artigianale”.
«Non possiamo correre il rischio che una conquista importante rimanga sulla carta», aggiunge Rosa Gentile. «Servono procedure chiare, controlli e strumenti per intervenire contro chi utilizza impropriamente il termine “artigianale”. In Basilicata questo significa tutelare migliaia di imprese che ogni giorno investono sul proprio lavoro, sulla qualità e sulla reputazione costruita nel tempo».
Secondo le stime diffuse da Confartigianato, il fenomeno dei cosiddetti “finti artigiani” coinvolgerebbe almeno 850 mila operatori non qualificati, a fronte di circa 588 mila imprese realmente artigiane. La conseguenza è una forma di concorrenza sleale particolarmente dannosa nei settori nei quali il richiamo all’artigianalità possiede un elevato valore commerciale: dall’alimentare alla moda, dall’arredamento all’artigianato artistico, fino ai servizi alla persona, all’impiantistica e all’autoriparazione.
La nuova disciplina produce conseguenze molto concrete anche nella comunicazione quotidiana delle attività economiche. Un bar dotato di un proprio laboratorio di gelateria, ma non iscritto all’Albo delle imprese artigiane, non può presentare il gelato come “artigianale”. Può però utilizzare espressioni come “gelato di produzione propria”, purché il messaggio corrisponda alla realtà e non induca il consumatore in errore.
Un’impresa commerciale non artigiana può invece vendere e promuovere un prodotto realizzato da un’impresa artigiana, indicando correttamente questa caratteristica e dimostrandone la provenienza. Ciò che conta è che la definizione non venga attribuita a beni o servizi realizzati direttamente da un soggetto privo della qualifica. Non è inoltre possibile presentare come artigianale un intero prodotto soltanto perché uno dei suoi ingredienti, componenti o semilavorati proviene da un’impresa iscritta all’Albo. In questo caso la comunicazione deve chiarire con precisione quale elemento possiede effettivamente origine artigiana.
Le imprese non iscritte possono continuare a utilizzare formule come “fatto a mano”, “tradizionale”, “sartoriale”, “su misura”, “fatto ad arte”, “di produzione propria” o “realizzato con manualità”. Anche queste espressioni, tuttavia, devono essere veritiere e non possono diventare strumenti per aggirare la legge o suggerire al pubblico una qualifica che l’impresa non possiede.
Il divieto interessa anche i lavoratori con partita Iva non iscritti all’Albo e gli hobbisti che vendono occasionalmente prodotti o servizi durante mercati, fiere e manifestazioni. Restano invece valide le discipline speciali previste per determinate categorie, come la birra artigianale, regolata da una normativa specifica, e le produzioni tutelate dalle Indicazioni geografiche.
«Il consumatore deve poter distinguere senza ambiguità ciò che è realmente artigianale da ciò che viene soltanto presentato come tale», continua Rosa Gentile. «La trasparenza del mercato è una forma di tutela per tutti: per chi compra, perché può fare una scelta consapevole, e per chi produce, perché non vede svilito il proprio lavoro dalla concorrenza di chi utilizza impropriamente una denominazione di valore».
La questione non riguarda dunque soltanto una parola stampata su un’etichetta o inserita in un’insegna. In gioco c’è la difesa di un patrimonio economico, produttivo e culturale che nelle piccole imprese trova una delle sue espressioni più profonde. L’artigianato rappresenta competenze trasmesse nel tempo, conoscenza dei materiali, responsabilità personale, innovazione e legame con i territori. Utilizzarne impropriamente il nome significa sfruttare una reputazione costruita dal lavoro di migliaia di imprenditori.
Per aiutare le imprese ad applicare correttamente le nuove disposizioni, Confartigianato ha predisposto il vademecum Pubblicità e artigianato – Indicazioni operative per usare correttamente i riferimenti all’artigianato nella promozione di prodotti e servizi. Il documento operativo di Confartigianato propone esempi pratici e chiarisce quali espressioni possono essere impiegate dai soggetti iscritti e da quelli privi della qualifica. Ulteriori informazioni sulla portata della riforma sono disponibili anche nell’approfondimento nazionale di Confartigianato.
«La vera sfida adesso è trasformare la legge in una tutela concreta», conclude Rosa Gentile. «L’artigianato lucano ha bisogno di regole uguali per tutti e di un mercato nel quale la qualità non venga semplicemente dichiarata, ma possa essere verificata. È così che si difendono le imprese corrette, il Made in Italy e, soprattutto, la fiducia dei consumatori».
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